Art. 2
In vigore dal 31 ott 1990
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1990.
Per la Commissione
Christiane SCRIVENER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 212 del 2. 8. 1986, pag. 1.
(2) GU n. L 230 del 17. 8. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 391 del 31. 12. 1987, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1990:3185:oj#art-2