Art. 2

Art. 2

In vigore dal 31 ott 1990
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1990. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 212 del 2. 8. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 230 del 17. 8. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 391 del 31. 12. 1987, pag. 1.
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