Art. 1

In vigore dal 30 ott 1990
Ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto all'articolo 24, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/72, per ciascuno dei prodotti originari dei paesi terzi mediterranei elencati nell'allegato I del presente regolamento, l'importo da dedurre quale dazio doganale dai corsi rappresentativi rilevati è ridotto della percentuale indicata nell'allegato I nei periodi ivi indicati. Detta riduzione si applica limitatamente ai quantitativi riportati nell'allegato II del presente regolamento.
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