Art. 2
In vigore dal 30 ott 1990
1. Le importazioni dei prodotti elencati nell'allegato II, originari dei paesi ivi indicati, sono sottoposte a sorveglianza comunitaria.
2. Le imputazioni ai quantitativi in esame si effettuano man mano che i prodotti vengono presentati in dogana sulla scorta di dichiarazioni di immissione in libera pratica e di un certificato di circolazione delle merci.
Una merce può essere imputata a tali quantitativi solo se il certificato di circolazione delle merci viene presentato prima della data a decorrere dalla quale non è più applicabile il regime preferenziale.
Il grado di utilizzazione dei quantitativi è accertato a livello comunitario in base alle importazioni imputate secondo le modalità stabilite nei commi 1 e 2.
Gli Stati membri informano la Commissione, con la periodicità ed entro i termini indicati al paragrafo 3, in merito alle importazioni effettuate secondo le modalità di cui sopra.
3. In caso di importazioni effettive, gli Stati membri comunicano alla Commissione i rendiconti delle imputazioni ogni dieci giorni, trasmettendo i medesimi nel termine di cinque giorni a decorrere dalla fine di ogni decade.
4. Non appena sono raggiunti i quantitativi indicati nell'allegato II, la Commissione comunica agli Stati membri la data a decorrere dalla quale cessa d'essere applicabile il regime preferenziale.
5. La Commissione può adottare le misure amministrative opportune per l'adattamento delle modalità di gestione di cui ai paragrafi de 1 a 4,
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1990:3146:oj#art-2