Art. 2
Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1735/90 è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 22 ott 1990
«
1. L'immissione in libera pratica in uno Stato membro dei prodotti di cui all' è subordinata alla presentazione di un documento di importazione rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro secondo le modalità previste all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 288/82.
2. Il documento di importazione può essere utilizzato durante tre mesi a decorrere dalla data in cui l'importatore lo riceve. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:1990:3050:oj#art-2