Art. 1
Il testo dell'ultimo considerando del regolamento (CEE) n. 1735/90 è sostituito dal considerando seguente:
In vigore dal 22 ott 1990
« Dato che le importazioni effettuate in queste condizioni rischiano tuttavia di recare pregiudizio ai produttori comunitari interessati, la Commissione ritiene necessario istituire una sorveglianza comunitaria preventiva sulle importazioni dei prodotti in questione.
Di conseguenza conviene subordinare l'immissione in libera pratica delle calzature in questione nella Comunità al rilascio di un documento di importazione da parte dello Stato membro d'importazione, secondo le modalità previste all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 288/82; ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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