Art. 3

In vigore dal 15 ott 1990
Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 24 ottobre 1990 un elenco numerato dei richiedenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1990:2983:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo