Art. 1
In vigore dal 15 ott 1990
1. In applicazione dell' del regolamento (CEE) n. 3889/89, il quantitativo di 35 t di carni bovine, che non è stato oggetto di domande di titoli di importazione al 31 agosto 1990, è attribuito agli operatori di cui all', paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4024/89, alle condizioni definite nel presente regolamento.
2. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 4024/89 si applicano fatte salve le disposizioni contenute nel presente regolamento.
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