Art. 2

In vigore dal 10 ott 1990
Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 1. (2) GU n. L 51 del 27. 2. 1990, pag. 1. (3) GU n. L 107 del 22. 4. 1987, pag. 1. (4) GU n. L 137 del 30. 5. 1990, pag. 21.
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