Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1062/87 è modificato come segue:

In vigore dal 10 ott 1990
1) All', il paragrafo 7, primo comma è sostituito dal testo seguente: « Fatte salve le disposizioni dell'articolo 96 bis, il documento di cui all'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 678/85, che serve a comprovare il carattere comunitario delle merci che non circolano vincolate al regime del transito comunitario interno, è redatto su formulario conforme all'esemplare n. 4 del modello di formulario contenuto nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 679/85, o all'esemplare n. 4/5 del modello di formulario contenuto nell'allegato II dello stesso regolamento. » 2) Dopo l'articolo 61, sono aggiunti il sottotitolo e l'articolo 61 bis seguenti: Trasporto combinato rotaia-strada Articolo 61 bis Quando merci trasportate con il sistema ferrovia-strada con uno o più documenti di transito comunitario sono accettate dall'amministrazione ferroviaria in un terminale ed inoltrate per ferrovia, l'amministrazione ferroviaria si assume la responsabilità del pagamento dei dazi e delle altre imposizioni in caso d'infrazione o d'irregolarità commessa durante il trasporto ferroviario, quando non vi sia alcuna garanzia valida nel paese in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata o si reputa sia stata commessa, e in quanto non sia possibile riscuotere tali importi a carico dell'obbligato principale. 3. Dopo l'articolo 96 è aggiunto il capitolo III composto degli articoli 96 bis e 96 ter: CAPITOLO III: UTILIZZAZIONE DI UN DOCUMENTO DIVERSO DAL DOCUMENTO T2L Articolo 96 bis 1. Fatte salve le condizioni previste dagli articoli 82 e 83, la prova del carattere comunitario della merce è fornita, nei modi indicati nel presente articolo presentando una fattura o un documento di trasporto. 2. La fattura o il documento di trasporto di cui al paragrafo 1 deve indicare, almeno, il nome e l'indirizzo completo del mittente/esportatore o del dichiarante se quest'ultimo non è il mittente/esportatore, il numero, la natura, i marchi e numeri dei colli, la designazione delle merci, il paese di spedizione/esportazione, nonché la massa lorda in chilogrammi, ed eventualmente i numeri dei contenitori. Il dichiarante deve apporre, sulla fattura o sul documento di trasporto di cui sopra, la sigla T seguita dalla firma. 3. Qualora il dichiarante desideri beneficiare delle disposizioni del presente articolo, la fattura o il documento di trasporto debitamente completato e firmato dal dichiarante stesso è vistato, a richiesta di questi, dall'autorità doganale dello Stato membro di partenza. Il visto deve recare le diciture di cui all'articolo 84, paragrafo 2, lettera a). 4. Se il valore totale delle merci comunitarie comprese nella fattura o nel documento di trasporto, completato e firmato conformemente al paragrafo 2, non eccede 4 800 ecu, il dichiarante è esonerato dal presentare la fattura o il documento di trasporto all'autorità doganale dello Stato membro di partenza per farlo vistare. Nel caso di cui al primo comma, la fattura o il documento di transporto deve contenere, oltre alle indicazioni di cui al paragrafo 2, l'indicazione dell'ufficio dello Stato membro di partenza. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui la fattura o il documento di trasporto riguardi unicamente merci comunitarie; esse non si applicano nella situazione contemplata dall'articolo 88. Articolo 96 ter Per quanto riguarda il mittente patrocinatore di cui all'articolo 89, le disposizioni del capitolo II si applicano mutatis mutandis alla fattura o al documento di trasporto utilizzato come prova del carattere comunitario delle merci, a norma dell'articolo 96 bis, paragrafi 1, 2 e 5.
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