Art. 8
In vigore dal 9 ott 1990
Il comitato può esaminare tutte le questioni relative alla NACE (Rev. 1) sollevate dal proprio presidente, sia su iniziativa di questi, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro, ed aventi per oggetto l'applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda:
a) l'interpretazione della NACE (Rev. 1);
b) le modifiche minori da apportare alla NACE (Rev. 1):
- per tenere conto dell'evoluzione tecnologica o economica,
- per uniformare e chiarire i testi,
- derivanti dalle modifiche apportate ad altre classificazioni economiche, in particolare dall'ISIC (Rev. 3);
c)
la preparazione e il coordinamento dei lavori di revisione della NACE (Rev. 1);
d)
la stesura e l'aggiornamento delle note esplicative relative alla NACE (Rev. 1);
e)
la definizione degli orientamenti per la classificazione delle unità statistiche conformemente alla NACE (Rev. 1);
f)
l'esame dei problemi connessi con l'applicazione della NACE (Rev. 1) nell'ambito delle classificazioni delle attività economiche degli Stati membri;
g)
i lavori per preparare, se del caso, una posizione comune in merito all'attività svolta da organizzazioni internazionali in materia di classificazioni delle attività economiche, in particolare per quanto riguarda la ISIC e le relative note esplicative.
Le misure di cui alle lettere da a) a g) sono adottate secondo la procedura prevista all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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