Art. 10
1. Le statistiche raccolte dagli Stati membri dopo il 1° gennaio 1993, che contengono una classificazione
In vigore dal 9 ott 1990
articolata per attività economiche, sono elaborate avvalendosi della NACE (Rev. 1) o di una classificazione nazionale che ne deriva, conformemente all'.
2. Gli Stati membri utilizzano la NACE (Rev. 1) per trasmettere alla Commissione le statistiche raccolte dopo il 1° gennaio 1993, articolate per attività economiche.
Storico versioni
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