Art. 3

In vigore dal 8 ott 1990
1. Le autorità competenti delle Antille olandesi effettuano il controllo quantitativo delle esportazioni di cui all', paragrafo 1 e trasmettono ogni trimestre alla Commissione l'estratto dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati dei certificati di circolazione EUR 1 a titolo del presente regolamento. 2. Al più tardi entro tre mesi dalla fine di ciascun anno di applicazione della deroga, dette autorità trasmettono alla Commissione anche un estratto dei quantitativi di tabacco importati nonché i riferimenti dei certificati EUR 1 presentati in Brasile e delle dichiarazioni di cui, rispettivamente, all', paragrafi 3 e 4.
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Art. 3 Regolamento (UE) 1990/2913 | Portale Normativo