Art. 2
In vigore dal 8 ott 1990
1. La deroga di cui all' concerne un quantitativo annuo globale di 216 milioni di pezzi esportati dalle Antille olandesi nel periodo 1o gennaio 1991 - 31 dicembre 1993 e ottenuti con tabacco trasformato in Brasile.
2. La deroga è accordata a condizione che ogni anno almeno il 70 %, in peso, del tabacco impiegato sia originario degli Stati ACP, dei PTOM o della Comunità.
3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, all'atto dell'importazione della merce in Brasile deve essere presentato, a comprova dell'origine, un certificato EUR 1 rilasciato dalle autorità competenti dello Stato esportatore per il tabacco da sottoporre a trasformazione in Brasile prima della fabbricazione vera e propria nelle Antille olandesi.
4. Per ciascuna riesportazione successiva del tabacco trasformato dal Brasile alle Antille olandesi, l'esportatore rilascia una dichiarazione secondo lo schema stabilito nell'allegato.
La dichiarazione è autenticata dalla « Carteira de Comercio Exterior do Banco do Brasil S.A. », con riserva delle condizioni stabilite ai paragrafi 2 e 3.
La dichiarazione è trasmessa alle autorità delle Antille olandesi competenti per l'emissione dei certificati di circolazione EUR 1.
Storico versioni
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