Art. 2

In vigore dal 27 set 1990
I titoli d'esportazione senza fissazione anticipata rilasciati dalle autorità dell'ex Repubblica democratica tedesca restano validi per l'utilizzazione nel territorio della Comunità. I titoli d'importazione senza fissazione anticipata rilasciati dalle medesime autorità restano validi per l'importazione nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.
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