Art. 1
In vigore dal 27 set 1990
1. Per le esportazioni di prodotti agricoli originari dell'ex Repubblica democratica tedesca effettuate a decorrere dal 3 ottobre 1990, la Germania è autorizzata a mantenere, attingendo a risorse nazionali, una restituzione complementare in aggiunta all'importo fissato dalla normativa comunitaria, a condizione che le autorità dell'ex Repubblica democratica tedesca abbiano garantito all'esportatore, prima del 3 ottobre 1990, una restituzione specifica.
2. La Germania è autorizzata a mantenere, attingendo a fondi nazionali, la restituzione applicabile all'esportazione di carni ovine, sempreché siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1.
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