Art. 1
In vigore dal 30 ago 1990
1. Per la campagna di commercializzazione 1989/1990, la produzione effettiva di cotone non sgranato è fissata a 1 098 547 t.
2. Per la campagna di commercializzazione 1990/1991:
- la produzione stimata è fissata a 1 035 279 t;
- il quantitativo massimo garantito stabilito dal regolamento (CEE) n. 1356/90 è ridotto di 89 428 t;
- la riduzione dell'importo dell'integrazione è fissata a 23,965 ECU/100 kg.
Storico versioni
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