Art. 1

Art. 1

In vigore dal 30 ago 1990
1. Per la campagna di commercializzazione 1989/1990, la produzione effettiva di cotone non sgranato è fissata a 1 098 547 t. 2. Per la campagna di commercializzazione 1990/1991: - la produzione stimata è fissata a 1 035 279 t; - il quantitativo massimo garantito stabilito dal regolamento (CEE) n. 1356/90 è ridotto di 89 428 t; - la riduzione dell'importo dell'integrazione è fissata a 23,965 ECU/100 kg.
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