Art. 2
In vigore dal 21 ago 1990
Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dalla campagna 1990-1991.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 1990.
Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.
(2) GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.
(3) GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 7.
(4) GU n. L 123 del 4. 5. 1989, pag. 23.
(5) GU n. L 263 del 9. 9. 1989, pag. 15.
(6) GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 14.
(7) GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 22.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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