Art. 2

Art. 2

In vigore dal 21 ago 1990
Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dalla campagna 1990-1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49. (2) GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2. (3) GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 7. (4) GU n. L 123 del 4. 5. 1989, pag. 23. (5) GU n. L 263 del 9. 9. 1989, pag. 15. (6) GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 14. (7) GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 22.
Storico versioni

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