Art. 1
Per la campagna di commercializzazione 1990-1991:
In vigore dal 21 ago 1990
a) il prezzo minimo di cui agli articoli 4 e 6 bis del regolamento (CEE) n. 426/86 da pagare ai produttori di uva Sultanina non trasformata di categoria 4, e
b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 6 bis dello stesso regolamento applicabile all'uva Sultanina trasformata di categoria 4,
sono quelli fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1990:2431:oj#art-1