Art. 1 · Per la campagna di commercializzazione 1990-1991:

Art. 1

Per la campagna di commercializzazione 1990-1991:

In vigore dal 21 ago 1990
a) il prezzo minimo di cui agli articoli 4 e 6 bis del regolamento (CEE) n. 426/86 da pagare ai produttori di uva Sultanina non trasformata di categoria 4, e b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 6 bis dello stesso regolamento applicabile all'uva Sultanina trasformata di categoria 4, sono quelli fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
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