Art. 2

In vigore dal 21 ago 1990
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2. (3) GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3. (4) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 17. (5) GU n. L 73 del 17. 3. 1989, pag. 8. (6) GU n. L 218 del 28. 7. 1989, pag. 27. (7) GU n. L 288 dell'1. 11. 1984, pag. 52. (8) GU n. L 14 del 18. 1. 1989, pag. 14. (9) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 3.
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