Art. 2
In vigore dal 21 ago 1990
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 1990.
Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.
(3) GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3.
(4) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 17.
(5) GU n. L 73 del 17. 3. 1989, pag. 8.
(6) GU n. L 218 del 28. 7. 1989, pag. 27.
(7) GU n. L 288 dell'1. 11. 1984, pag. 52.
(8) GU n. L 14 del 18. 1. 1989, pag. 14.
(9) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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