Art. 2

In vigore dal 21 ago 1990
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15. (2) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 11. (3) GU n. L 245 del 22. 8. 1989, pag. 8. (4) GU n. L 18 del 23. 1. 1990, pag. 10.
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