Art. 1
L'articolo 46 del regolamento (CEE) n. 2537/89 della Commissione è modificato come segue:
In vigore dal 21 ago 1990
1) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente trattino:
« - il primo acquirente trasformatore riconosciuto che abbia preso in consegna dei semi in base a un contratto concluso e depositato anteriormente all'8 agosto 1990 ma che temporaneamente non sia in grado, per ragioni indipendenti dalla sua volontà, di trasformare detti semi nella propria impresa, può chiedere alle autorità competenti dello Stato membro interessato di essere autorizzato a trasferire i semi stessi in un'altra impresa, ai fini della trasformazione, nel rispetto delle condizioni che saranno stabilite dallo Stato membro purché:
- sia stato pagato il prezzo minimo;
- i semi in questione siano stati raccolti durante la campagna di commercializzazione 1989/1990 e siano stati identificati anteriormente alla fine della campagna di commercializzazione 1989/1990. »;
2) è aggiunto il seguente paragrafo 3:
« 3. Le seguenti disposizioni transitorie si applicano per la campagna di commercializzazione 1990/1991:
- la superficie minima di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) è ridotta a 4 000 ha per il primo acquirente non trasformatore a condizione che, oltre a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 3, sia già stato riconosciuto, nella campagna di commercializzazione 1989/1990, ai fini dell'aiuto nello Stato membro interessato. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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