Art. 1
In vigore dal 31 lug 1990
1. Le azioni intese ad aumentare, rispettivamente, il consumo e l'uso delle mele ed il consumo di agrumi, di cui agli del regolamento (CEE) n. 1195/90, nonché all' del regolamento (CEE) n. 1201/90, sono presentate nel quadro di programmi.
2. Per « programmi » s'intende un insieme di azioni coerenti che posseggono i seguenti requisiti:
- avere una dimensione tale da contribuire ad aumentare lo smercio della produzione ed il consumo,
- riguardare i prodotti raccolti nella Comunità, in particolare durante i periodi di forte commercializzazione,
- consentire di orientare e di adeguare la produzione alle esigenze del mercato.
3. La realizzazione dei programmi può protrarsi per un periodo pluriennale, senza tuttavia superare il triennio.
Storico versioni
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