Art. 2

In vigore dal 31 lug 1990
Le disposizioni degli articoli da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 1795/90 si applicano alla circolazione, tra la Comunità e la Repubblica democratica tedesca, dei prodotti e delle merci di cui all' del regolamento (CEE) n. 2060/90.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1990:2252:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo