Art. 1

In vigore dal 31 lug 1990
1. Si constata che le condizioni stabilite nell' del regolamento (CEE) n. 2060/90 sono soddisfatte per quanto riguarda i prodotti di cui all' di detto regolamento. 2. Tuttavia, la sospensione della riscossione dei prelievi risultante dal paragrafo 1, nonché l'applicazione di altre imposizioni e di restrizioni quantitative e misure d'effetto equivalente non incide sull'applicazione degli importi compensativi monetari e delle disposizioni specifiche dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo e si applica soltanto ai prodotti per i quali sia comprovato che: - sono stati interamente ottenuti nella Repubblica democratica tedesca, oppure - sono stati importati e messi in libera pratica nella Repubblica democratica tedesca previa riscossione di un prelievo del livello comunitario, oppure - sono stati importati dalla Comunità e messi in libera pratica nella Repubblica democratica tedesca senza aver beneficiato di alcuna restituzione all'esportazione della Comunità. La prova che la condizione di cui al primo trattino è soddisfatta è addotta per mezzo di un certificato rilasciato dall'« Anstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung » della Repubblica democratica tedesca, il cui modello sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.
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