Art. 3
In vigore dal 28 giu 1990
1. In deroga alla procedura prevista all', la Commissione, che agisca di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, può ripristinare la misure sospese a norma dell', nella misura in cui l'applicazione dello stesso articolo comporti difficoltà economiche gravi in un settore di attività in uno o più Stati membri della Comunità.
2. Se la Repubblica democratica tedesca è indotta a prendere misure di protezione per evitare che il libero accesso di merci comunitarie comporti difficoltà gravi in un settore della sue attività economiche, ciò non ostacolerà l'applicazione dell', purché dette misure siano applicate in modo uniforme ad una o più categorie di merci comunitarie.
Storico versioni
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