Art. 1

In vigore dal 28 giu 1990
L'applicazione dei dazi doganali e di qualsiasi tassa di effetto equivalente nonché delle restrizioni quantitative e di ogni misura restrittiva derivante dagli strumenti della politica commerciale comune è sospesa, negli scambi tra la Comunità e la Repubblica democratica tedesca, tenendo conto delle disposizioni pertinenti dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, nella misura in cui la Commissione constati, secondo la procedura dell', che sono riunite le condizioni figuranti all'. Tuttavia il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese possono mantenere nei confronti della Repubblica democratica tedesca le restrizioni quantitative relative ai prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 288/82 (1). Il presente regolamento non è applicabile ai prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato nonché alle merci che risultano dalla trasformazione di prodotti agricoli e che sono previste nel regolamento (CEE) n. 3033/80 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1436/90 (3).
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Art. 1 Regolamento (UE) 1990/1794 | Portale Normativo