Art. 2

In vigore dal 21 mag 1990
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1990. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 21 maggio 1990. Per il Consiglio Il Presidente M. O'KENNEDY (1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (2) GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1. (3) Parere reso il 17 maggio 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (4) GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 9. (5) GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 65.
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