Art. 2
In vigore dal 21 mag 1990
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1990.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 21 maggio 1990.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. O'KENNEDY
(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(2) GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.
(3) Parere reso il 17 maggio 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(4) GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 9.
(5) GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 65.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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