Art. 2
In vigore dal 21 mag 1990
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 21 maggio 1990.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. O'KENNEDY
(1) Parere reso il 17 maggio 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(3) GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.
(4) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.
(5) GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 29.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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