Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 3033/80 è modificato come segue:

In vigore dal 21 mag 1990
1) È inserito l'articolo seguente: « Articolo 7 bis 1. A decorrere dal 1o luglio 1990 e in deroga agli articoli 6 e 7, l'elemento mobile applicato alle importazioni di prodotti del codice NC 1702 50 00 è pari al prelievo di cui all'articolo 16, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1785/81 (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 (**), sulle importazioni di prodotti dei codici NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30. 2. Il paragrafo 1 non è applicabile alle importazioni di prodotti del codice NC 1702 50 00 originari di paesi terzi con cui la Comunità ha concluso un accordo commerciale preferenziale. (*) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (**) GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1. » 2) Nell'allegato è inserito il testo seguente: 1.2 // // // « Codice NC // Designazione delle merci // // // 1702 50 00 // Fruttosio chimicamente puro » // //
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1990:1436:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo