Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 3033/80 è modificato come segue:
In vigore dal 21 mag 1990
1) È inserito l'articolo seguente:
« Articolo 7 bis
1. A decorrere dal 1o luglio 1990 e in deroga agli articoli 6 e 7, l'elemento mobile applicato alle importazioni di prodotti del codice NC 1702 50 00 è pari al prelievo di cui all'articolo 16, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1785/81 (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 (**), sulle importazioni di prodotti dei codici NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30.
2. Il paragrafo 1 non è applicabile alle importazioni di prodotti del codice NC 1702 50 00 originari di paesi terzi con cui la Comunità ha concluso un accordo commerciale preferenziale.
(*) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(**) GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1. »
2) Nell'allegato è inserito il testo seguente:
1.2 // // // « Codice NC // Designazione delle merci // // // 1702 50 00 // Fruttosio chimicamente puro » // //
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1990:1436:oj#art-1