Art. 2
In vigore dal 6 dic 1989
A richiesta degli interessati e su presentazione della prova che l'importazione è stata effettuata sulla scorta di un titolo di importazione rilasciato a decorrere dal 1o gennaio 1989, gli Stati membri procedono al rimborso dei prelievi già riscossi conformemente al regolamento (CEE) n. 1430/79 (7).
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