Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1780/89 è modificato come segue:

In vigore dal 20 lug 1989
1. All'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 3, primo comma e all'articolo 28, paragrafo 1, dopo la prima frase, è aggiunto il seguente testo: « Il quantitativo è stabilito in numero di ettolitri di alcole a 100 % vol. » 2. All'articolo 29, paragrafo 4, lettera b) è inserito il seguente testo: « Per tale quantità è ammessa una tolleranza dell'1 % in eccesso o in difetto. » 3. All'articolo 33, il testo dei punti 1, 2 e 3 è sostituito dal seguente testo: « 1) Il mantenimento dell'offerta dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte e la costituzione della cauzione di buona esecuzione costituiscono le esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 per la cauzione di partecipazione. 2) L'effettiva utilizzazione dell'alcole ai fini previsti dalla gara in causa e il prelievo materiale di tutto l'alcole dai depositi di ammasso degli organismi d'intervento interessati entro il termine previsto costituiscono le esigenze principali a norma dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 per la cauzione di buona esecuzione. 3) La cauzione di partecipazione è svincolata immediatamente se l'offerta non è accettata ». 4. All'articolo 36, paragrafo 1, secondo trattino i termini « almeno settimanali » sono sostituiti dai termini « almeno mensili ». 5. All'articolo 36, paragrafo 2 la seconda frase è sostituita dalla seguente: « Essi informano la Commissione delle misure di controllo previste in applicazione del paragrafo 1 ».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1989:2205:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Regolamento (UE) 1989/2205 — Il regolamento (CEE) n. 1780/89 è modificato come segue: | Portale Normativo