Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1780/89 è modificato come segue:
In vigore dal 20 lug 1989
1. All'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 3, primo comma e all'articolo 28, paragrafo 1, dopo la prima frase, è aggiunto il seguente testo:
« Il quantitativo è stabilito in numero di ettolitri di alcole a 100 % vol. »
2. All'articolo 29, paragrafo 4, lettera b) è inserito il seguente testo:
« Per tale quantità è ammessa una tolleranza dell'1 % in eccesso o in difetto. »
3. All'articolo 33, il testo dei punti 1, 2 e 3 è sostituito dal seguente testo:
« 1) Il mantenimento dell'offerta dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte e la costituzione della cauzione di buona esecuzione costituiscono le esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 per la cauzione di partecipazione.
2) L'effettiva utilizzazione dell'alcole ai fini previsti dalla gara in causa e il prelievo materiale di tutto l'alcole dai depositi di ammasso degli organismi d'intervento interessati entro il termine previsto costituiscono le esigenze principali a norma dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 per la cauzione di buona esecuzione.
3) La cauzione di partecipazione è svincolata immediatamente se l'offerta non è accettata ».
4. All'articolo 36, paragrafo 1, secondo trattino i termini « almeno settimanali » sono sostituiti dai termini « almeno mensili ».
5. All'articolo 36, paragrafo 2 la seconda frase è sostituita dalla seguente:
« Essi informano la Commissione delle misure di controllo previste in applicazione del paragrafo 1 ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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