Art. 5

In vigore dal 20 lug 1989
1. Il regolamento (CEE) n. 3282/73 è abrogato. 2. I richiami al regolamento abrogato ai sensi del paragrafo 1 devono intendersi come riferimenti fatti al presente regolamento e devono essere letti secondo la tabella di concordanza che figura in allegato.
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Art. 5 Regolamento (UE) 1989/2202 | Portale Normativo