Art. 4

In vigore dal 20 lug 1989
Per imbottigliatore si intende la persona fisica o giuridica o l'associazione di dette persone che procede o fa procedere per proprio conto all'imbottigliamento. Per imbottigliamento si intende il riempimento, ai fini commerciali, con il prodotto interessato, di recipienti aventi una capienza uguale o inferiore a 60 litri.
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