Art. 2

In vigore dal 20 lug 1989
Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1989. Per la Commissione Manuel MARÍN Vicepresidente (1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1. (2) GU n. L 148 dell'1. 6. 1989, pag. 1. (3) GU n. L 39 del 14. 2. 1986, pag. 8. (4) GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 6. (5) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5. (6) GU n. L 113 del 30. 4. 1987, pag. 31.
Storico versioni

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