Art. 2
In vigore dal 20 lug 1989
Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 1989.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1989.
Per la Commissione
Manuel MARÍN
Vicepresidente
(1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.
(2) GU n. L 148 dell'1. 6. 1989, pag. 1.
(3) GU n. L 39 del 14. 2. 1986, pag. 8.
(4) GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 6.
(5) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.
(6) GU n. L 113 del 30. 4. 1987, pag. 31.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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