Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 314/86 è modificato come segue:

In vigore dal 20 lug 1989
1) All'articolo 12, primo comma, l'espressione « entro sei mesi » è sostituita dall'espressione « entro otto mesi ». 2) All'articolo 13 sono introdotte le seguenti modifiche: - nella versione francese la parola « caution » è sostituita dalla parola « garantie »; - nella versione tedesca la parola « Kaution » è sostituita dalla parola « Sichenheit »; - nella versione olandese la parola « waarborg » è sostituita dalla parola « zekenheid »; - nella versione greca la parola « asfáleia » è sostituita dalla parola « engýisi »; - nella versione spagnola la parola « fianza » è sostituita dalla parola « garantía »; - nella versione portoghese la parola « caução » è sostituita dalla parola « garantia »; 3) L'articolo 14 è soppresso. 4) All'allegato I, alla rubrica freschezza, seconda linea, il termine « E' » è inserito prima della lettera « E ».
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