Art. 2

In vigore dal 19 giu 1989
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o settembre 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 1989. Per il Consiglio Il Presidente C. ROMERO HERRERA (1) GU n. C 87 dell'8. 4. 1989, pag. 8. (2) GU n. C 158 del 26. 6. 1989. (3) GU n. C 102 del 24. 4. 1989, pag. 25. (4) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (5) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 1.
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Art. 2 Regolamento (UE) 1989/1834 | Portale Normativo