Art. 1
In vigore dal 19 giu 1989
Nel regolamento (CEE) n. 2727/75 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1213/89 (5), è inserito il seguente articolo:
« Articolo 10 bis
1. È concesso un aiuto alla produzione di determinate varietà di granturco duro vitreo di qualità pregiata, coltivate nelle regioni più idonee della Comunità.
2. La concessione dell'aiuto è subordinata:
- alla conclusione di un contratto di coltivazione comportante, fra l'altro, l'impegno dell'acquirente a trasformare il granturco in prodotti di cui al codice NC 1904 10 10,
- al deposito di una cauzione per garantire il rispetto dell'impegno di cui al primo trattino.
3. L'importo dell'aiuto è fissato per ettaro di superficie coltivata.
L'aiuto è concesso per un periodo di tre anni e viene versato, per la prima volta, per il granturco duro vitreo di qualità pregiata seminato durante la campagna 1989/1990.
4. L'importo dell'aiuto per ettaro viene determinato secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato.
5. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali d'applicazione del presente articolo, in particolare i criteri qualitativi da prendere in considerazione per stabilire le varietà che possono beneficiare dell'aiuto.
6. Le modalità d'applicazione del presente articolo, e segnatamente gli elementi complementari che devono figurare nei contratti di coltivazione, vengono stabiliti secondo la procecedura prevista all'articolo 26. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1989:1834:oj#art-1