Art. 1

In vigore dal 19 giu 1989
Nel regolamento (CEE) n. 2727/75 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1213/89 (5), è inserito il seguente articolo: « Articolo 10 bis 1. È concesso un aiuto alla produzione di determinate varietà di granturco duro vitreo di qualità pregiata, coltivate nelle regioni più idonee della Comunità. 2. La concessione dell'aiuto è subordinata: - alla conclusione di un contratto di coltivazione comportante, fra l'altro, l'impegno dell'acquirente a trasformare il granturco in prodotti di cui al codice NC 1904 10 10, - al deposito di una cauzione per garantire il rispetto dell'impegno di cui al primo trattino. 3. L'importo dell'aiuto è fissato per ettaro di superficie coltivata. L'aiuto è concesso per un periodo di tre anni e viene versato, per la prima volta, per il granturco duro vitreo di qualità pregiata seminato durante la campagna 1989/1990. 4. L'importo dell'aiuto per ettaro viene determinato secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato. 5. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali d'applicazione del presente articolo, in particolare i criteri qualitativi da prendere in considerazione per stabilire le varietà che possono beneficiare dell'aiuto. 6. Le modalità d'applicazione del presente articolo, e segnatamente gli elementi complementari che devono figurare nei contratti di coltivazione, vengono stabiliti secondo la procecedura prevista all'articolo 26. »
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