Art. 2
In vigore dal 19 giu 1989
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 1989.
Per il Consiglio
Il Presidente
C. ROMERO HERRERA
(1) Parere reso il 26 maggio 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU n. L 284 del 7. 10. 1987, pag. 19.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1989:1809:oj#art-2