Art. 1

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2997/87 è modificato come segue:

In vigore dal 19 giu 1989
1) Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. È concesso un aiuto speciale pari a 2 500 ecu per ettaro di superficie coltivata con varietà amare di luppolo, a condizioni da stabilirsi secondo la procedura prevista al paragrafo 6, alle associazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (CEE) n. 1696/71 i cui soci si impegnino a realizzare, prima del 31 dicembre 1992, un piano di riconversione verso le varietà aromatiche o le varietà del tipo "superalfa". L'aiuto speciale può anche essere concesso per superfici coltivate con altre varietà se quest'ultime sono presenti su superfici essenzialmente coltivate con varietà amare. L'aiuto speciale è concesso per una superficie globale non superiore a 800 ha per ciascuno degli Stati membri interessati. » 2) Il paragrafo 4 è soppresso. 3) Al paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente: « La Commissione può decidere l'approvazione di programmi la cui esecuzione è stata avviata dopo la loro trasmissione alla Commissione. »
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