Art. 2
In vigore dal 19 giu 1989
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal raccolto 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 1989.
Per il Consiglio
Il Presidente
C. ROMERO HERRERA
(1) GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1.
(2) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 40.
(3) GU n. L 215 del 23. 7. 1982, pag. 3.
(4) GU n. L 380 del 31. 12. 1987, pag. 32.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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