Art. 2

Art. 2

In vigore dal 19 giu 1989
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal raccolto 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 1989. Per il Consiglio Il Presidente C. ROMERO HERRERA (1) GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1. (2) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 40. (3) GU n. L 215 del 23. 7. 1982, pag. 3. (4) GU n. L 380 del 31. 12. 1987, pag. 32.
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