Art. 4
In vigore dal 19 giu 1989
1. Gli Stati membri prendono tutte le opportune disposizioni per riservare il beneficio del contingente tariffario in questione agli animali che soddisfano le condizioni previste all', paragrafo 1.
2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente tariffario in questione.
3. Il grado di utilizzazione di detto contingente viene rilevato in base alle importazioni presentate in dogana accompagnate da dichiarazioni di immissione in libera pratica.
Storico versioni
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