Art. 1

In vigore dal 19 giu 1989
1. Dal 1o luglio 1989 al 30 giugno 1990, il dazio applicato all'importazione degli animali enumerati in appresso è sospeso nella Comunità, ad eccezione del Portogallo, al livello e nel limite del contingente tariffario comunitario indicato a fronte: 1.2.3.4.5 // // // // // // Numero d'ordine // Codice NC // Designazione delle merci // Volume del contingente // Dazio contingentale (in %) // // // // // // // // // // // 09.0004 // ex 0102 90 10 ex 0102 90 31 ex 0102 90 33 ex 0102 90 35 // Tori, vacche e giovenche, esclusi quelli da macello della razza chiazzata del Simmental, della razza dello Schwyz e della razza di Friburgo // 5 000 capi // 4 // // // // // Nei limiti di detto contingente, il Regno di Spagna applica dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni in materia figuranti nell'atto di adesione. 2. L'ammissione al beneficio di detto contingente tariffario è subordinata alla presentazione dei seguenti certificati: - tori: certificato di ascendenza; - femmine: certificato di ascendenza o certificato di iscrizione alla « Herdbook » attestante la purezza della razza. 3. Ai fini del presente regolamento, vengono considerati come non destinati alla macellazione i succitati animali che non vengono macellati entro quattro mesi dal giorno della loro importazione. Possono nondimeno essere concesse deroghe in casi di forza maggiore debitamente comprovati mediante un attestato di un'autorità locale recante le ragioni che hanno motivato la macellazione. 4. Il volume del contingente di cui al paragrafo 1 è suddiviso in due quote semestrali di 2 500 capi ciascuna, la prima a copertura delle importazioni effettuate tra il 1o luglio e il 31 dicembre 1989, la seconda riservata alle importazioni effettuate a partire dal 1o gennaio 1990. Articolo 2 1. Ciascuna quota di cui all', paragrafo 4 è suddivisa in due parti. La prima, corrispondente al 90 % del totale, vale a dire a 2 250 capi, è riservata agli importatori tradizionali che possano comprovare di aver importato animali oggetto del presente contingente negli ultimi tre anni o, per quanto riguarda la Spagna, negli ultimi due anni. La seconda, pari al 10 % del totale, vale a dire a 250 capi, è riservata agli altri importatori. 2. La ripartizione dei 2 250 capi tra i vari importatori è effettuata in proporzione alle importazioni precedenti nei tre anni considerati, mentre la ripartizione dei 250 capi è effettuata in proporzione alle domande di partecipazione presentate dagli importatori. In quest'ultimo caso, le domande comportanti un certificato di partecipazione relativa a una quantità inferiore a 5 capi non sono presi in considerazione. 3. I capi eventualmente non richiesti e non attributi nel quadro di una delle parti di cui al paragrafo 1 in un periodo determinato, sono automaticamente trasferiti all'altra parte.
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Art. 1 Regolamento (UE) 1989/1788 | Portale Normativo